Art. 2 · LEGGE 21 luglio 1965, n. 914

Art. 2

LEGGE 21 luglio 1965, n. 914

In vigore dal 3 ago 1965
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente legge, munita del sigillo, dello Stato sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 21 luglio 1965 SARAGAT MORO - JERVOLINO - ANDREOTTI - TREMELLONI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE
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