Art. 2
LEGGE 21 luglio 1965, n. 913
In vigore dal 2 giu 1966
Per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12 della legge 29 ottobre 1954, n. 1046, possono essere ammessi, indipendentemente da ogni limite di età, ad un corso normale ordinario delle scuole per infermiere e infermieri generici
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La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 21 luglio 1965
SARAGAT
MORO - MARIOTTI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Storico versioni
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