Art. 38
LEGGE 21 luglio 1965, n. 903
In vigore dal 15 ago 1965
Salvo quanto diversamente disposto, la presente legge ha effetto dal 1° gennaio
1965.
Le pensioni delle assicurazioni obbligatorie di cui all', vigenti alla data predetta, sono riliquidate a norma delle disposizioni contenute nei precedenti articoli.
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