Art. 36 · LEGGE 21 luglio 1965, n. 903

Art. 36

LEGGE 21 luglio 1965, n. 903

In vigore dal 15 ago 1965
Con effetto dal 1° gennaio 1965, l'articolo 72 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, è abrogato.
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