Art. 19
LEGGE 21 luglio 1965, n. 903
In vigore dal 15 ago 1965
L'ammontare mensile della pensione nel casi in cui si applicano le riduzioni previste dall' della legge 12 agosto 1962, n. 1338, non può essere inferiore, al netto delle maggiorazioni spettanti per i figli, allo importo mensile della pensione sociale di cui al precedente .
Il primo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, è abrogato.
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