Art. 16 · LEGGE 21 luglio 1965, n. 903

Art. 16

LEGGE 21 luglio 1965, n. 903

In vigore dal 1 mag 1969
Il primo comma dell' della legge 12 agosto 1962, n. 1338, è sostituito dal seguente: "L'importo mensile delle pensioni di vecchiaia, di invalidità ed ai superstiti, adeguato ai sensi dell', non può essere inferiore ai seguenti minimi: a) pensioni di invalidità, di vecchiaia ed in favore dei superstiti per i titolari di età inferiore ai 65 anni, lire 15.600; b) pensioni di invalidità, di vecchiaia ed in favore dei superstiti per i titolari che abbiano compiuto i 65 anni di età, lire 19.500".(2) 2a
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1965-07-21;903#art-16