Art. 16
LEGGE 21 luglio 1965, n. 903
In vigore dal 1 mag 1969
Il primo comma dell' della legge 12 agosto 1962, n. 1338, è sostituito dal seguente:
"L'importo mensile delle pensioni di vecchiaia, di invalidità ed ai superstiti, adeguato ai sensi dell', non può essere inferiore ai seguenti minimi:
a) pensioni di invalidità, di vecchiaia ed in favore dei superstiti per i titolari di età inferiore ai 65 anni, lire 15.600;
b) pensioni di invalidità, di vecchiaia ed in favore dei superstiti per i titolari che abbiano compiuto i 65 anni di età, lire 19.500".(2)
2a
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