Art. 15 · LEGGE 21 luglio 1965, n. 903

Art. 15

LEGGE 21 luglio 1965, n. 903

In vigore dal 15 ago 1965
L' della legge 12 agosto 1962, n. 1338, è sostituito dal seguente: "Il coefficiente di moltiplicazione delle pensioni base contemplate dall' della legge 4 aprile 1952, n. 218, nel testo modificato dalla legge 26 novembre 1955, n. 1125, è elevato a 86,4 volte".
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