Art. 14
LEGGE 21 luglio 1965, n. 903
In vigore dal 15 ago 1965
A decorrere dal primo periodo di paga successivo a quella in corso alla fine del terzo mese successivo a quello nel quale viene pubblicata la presente legge, le tabelle A) e B) n. 1 dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie, allegate alla legge 12 agosto 1962, n. 1338, sono sostituite dalle tabelle A) e B) n. 1, allegate alla presente legge.
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