Art. 2 · LEGGE 14 luglio 1965, n. 938

Art. 2

LEGGE 14 luglio 1965, n. 938

In vigore dal 20 ago 1965
La medaglia al merito di lungo comando è d'oro o di primo grado, d'argento o di secondo grado, e di bronzo o di terzo grado, ed è conferita agli ufficiali e sottufficiali, in servizio o in congedo, che abbiano raggiunto globalmente, anche in più riprese, i seguenti periodi di comando di reparto: medaglia d'oro, 20 anni; medaglia d'argento, 15 anni; medaglia di bronzo, 10 anni.
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