Art. 5

Art. 5

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In vigore dal 14 ago 1965
Le norme da emanare ai termini dei precedenti articoli dovranno avere graduale applicazione in non ma. no di un quadriennio e non potranno comportare alla fine del quadriennio un onere annuo complessivo superiore a lire 9 miliardi. All'onere previsto in lire 2 miliardi per l'anno finanziario 1965 si provvede con parte delle maggiori entrate derivanti dalla legge 3 novembre 1964, n. 1190, concernente variazioni delle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile.
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