Art. 5
5 / 6In vigore dal 14 ago 1965
Le norme da emanare ai termini dei precedenti articoli dovranno avere graduale applicazione in non ma.
no di un quadriennio e non potranno comportare alla fine del quadriennio un onere annuo complessivo superiore a lire 9 miliardi.
All'onere previsto in lire 2 miliardi per l'anno finanziario 1965 si provvede con parte delle maggiori entrate derivanti dalla legge 3 novembre 1964, n. 1190, concernente variazioni delle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile.
Storico versioni
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