Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 14 ago 1965
Le norme delegate dovranno stabilire: a) l'organizzazione dell'Amministrazione degli affari esteri al centro e all'estero in relazione alle sue attribuzioni e necessità e la ripartizione delle competenze tra i suoi uffici, tenuti anche presenti gli opportuni criteri di decentramento amministrativo e di semplificazione di procedure e controlli; 6) il funzionamento dei servizi che dovranno essere adeguati alle attuali esigenze delle relazioni internazionali, in particolar modo per quanto concerne l'attività di coordinamento, di informazione e stampa, di studi e programmazione; c) lo sviluppo della rete delle Rappresentanze all'estero ed il potenziamento di queste ultime in funzione dei loro accresciuti compiti anche nei settori culturale, economico e commerciale, sociale e dell'emigrazione. Sarà tenuto conto della necessità di assicurare la congruità e l'ammodernamento delle dotazioni e delle attrezzature, la conveniente sistemazione delle sedi delle Rappresentanze all'estero e la tempestività nei finanziamenti alle Rappresentanze medesime, per spese di bilancio, mediante la costituzione di apposito fondo o conto di anticipazione. Per il coordinamento da parte del Ministero degli affari esteri di attività di interesse comune con altre Amministrazioni dello Stato o Enti pubblici, svolte all'estero o nelle organizzazioni i internazionali, sarà prevista la costituzione di speciali Comitati consultivi misti.
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