Art. 4

Art. 4

4 / 8
In vigore dal 13 ago 1965
Gli uffici ed organi predetti esercitano nell'ambito regionale le funzioni attribuite ai corrispondenti Uffici ed organi esistenti nelle altre Regioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1965-07-13;883#art-4