Art. 7 · LEGGE 13 luglio 1965, n. 882

Art. 7

LEGGE 13 luglio 1965, n. 882

In vigore dal 21 nov 1987
Il reclutamento del vice direttore della banda ha luogo mediante concorso per titoli e per esami. Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che: 1) alla data del 31 dicembre dell'anno in cui viene bandito il concorso abbiano compiuto il 25° anno di età e non abbiano superato il 35°. Detto limite è elevato ad anni 40 per i militari in servizio nelle forze armate o in un Corpo di polizia. Per i musicanti della banda della Guardia di finanza si prescinde dal limite massimo di età; 2) abbiano conseguito in un Conservatorio statale o altro analogo istituto legalmente riconosciuto uno dei seguenti titoli: a) diploma di composizione; b) diploma per strumentazione per banda; c) diploma di canto corale; d) licenza di compimento medio di composizione; e) licenza di compimento inferiore di composizione. I concorrenti che non siano già in servizio nella Guardia di finanza debbono essere in possesso degli altri requisiti richiesti per l'arruolamento nel Corpo, prescindendo, però, da quello concernente lo stato di celibe o di vedovo senza prole.
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