Art. 29 · LEGGE 13 luglio 1965, n. 882

Art. 29

LEGGE 13 luglio 1965, n. 882

In vigore dal 21 nov 1987
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 900.000 annue si farà fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 1217 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1905. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo i chiunque spetti di osservarla o di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 13 luglio 1965 SARAGAT MORO - TREMELLONI - COLOM BO Visto, il Guardasigilli: REALE
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