Art. 25
LEGGE 13 luglio 1965, n. 882
In vigore dal 21 nov 1987
Alla data di entrata in vigore della presente legge sono inquadrati, in relazione allo strumento suonato ed al periodo di servizio prestato nella banda, tra i musicanti terza parte B gli allievi musicanti di cui agli articoli 22, 28 e 34 della legge 7 giugno 1937, numero 913, che ai sensi dell'art. 41 del decreto del Ministro per le finanze 30 giugno 1937 e degli del decreto del Ministro per le finanze 9 maggio 1941, risultano titolari dei seguenti strumenti;
clarinetto soprano in sib;
trombone contrabasso in sib;
flauto e ottavino;
saxofono baritono in mib e basso in sib;
oboe (con l'obbligo del corno inglese);
corno in fa o in mib;
flicorno basso grave in fa;
flicorno contrabasso in sib.
Nella determinazione dell'anzianità di servizio di cui al precedente comma è computato anche il periodo di appartenenza alla banda anteriormente all'inserimento come allievi musicanti.
Qualora l'inquadramento comporti l'attribuzione di un grado superiore a quello rivestito dal musicante si procede alla sua valutazione secondo le modalità di cui al titolo IV capo II della presente legge, al compimento di sei mesi di effettiva permanenza nel grado inferiore.
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