Art. 18 · LEGGE 13 luglio 1965, n. 882

Art. 18

LEGGE 13 luglio 1965, n. 882

In vigore dal 21 nov 1987
L'avanzamento dei musicanti della banda della Guardia di finanza ha luogo ad anzianità fino al grado di maresciallo maggiore. Non è richiesta la frequenza di corsi o il superamento di esami.
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