Art. 17 · LEGGE 13 luglio 1965, n. 882

Art. 17

LEGGE 13 luglio 1965, n. 882

In vigore dal 21 nov 1987
L'avanzamento dell'ufficiale maestro direttore della banda della Guardia di finanza ha luogo ad anzianità, fino al grado di tenente colonnello. L'ufficiale è valutato per l'avanzamento dopo aver raggiunto l'anzianità di grado prevista dalla tabella B annessa alla presente legge. Se giudicato idoneo, è promosso anche se non esista vacanza nel grado superiore e con decorrenza dalla data di compimento della anzianità di grado di cui alla predetta tabella. L'eccedenza è riassorbita con la prima vacanza.
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