Art. 1 · LEGGE 13 luglio 1965, n. 882

Art. 1

LEGGE 13 luglio 1965, n. 882

In vigore dal 21 nov 1987
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: L'organico della banda della Guardia di finanza è compreso nell'organico generale del Corpo ed è cosa stabilito: 1 ufficiale, maestro direttore, 1 maresciallo maggiore, carica speciale, vice direttore, 102 sottufficiali, appuntati e finanzieri, musicanti. Non possono essere assegnati alla banda sottufficiali, appuntati e finanzieri in eccedenza all'organico previsto dal precedente comma, anche se in qualità di musicanti aggregati o di allievi musicanti.
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