Art. 9
LEGGE 13 luglio 1965, n. 859
In vigore dal 1 ago 1965
Entrate del Fondo.
Le entrate del Fondo sono costituite:
a) dai contributi degli iscritti e dei datori di lavoro;
b) dai contributi volontari versati dagli iscritti;
c) dai proventi derivanti dall'impiego delle disponibilità del Fondo;
d) dalle somme dovute dalle aziende e dagli iscritti volontari per interessi di mora e penalità;
e) da lasciti, donazioni, elargizioni, versamenti e da qualsiasi altro provento di carattere straordinario;
f) dalle rate di pensione prescritte;
g) dalle ammende di cui al successivo .
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