Art. 9 · LEGGE 13 luglio 1965, n. 859

Art. 9

LEGGE 13 luglio 1965, n. 859

In vigore dal 1 ago 1965
Entrate del Fondo. Le entrate del Fondo sono costituite: a) dai contributi degli iscritti e dei datori di lavoro; b) dai contributi volontari versati dagli iscritti; c) dai proventi derivanti dall'impiego delle disponibilità del Fondo; d) dalle somme dovute dalle aziende e dagli iscritti volontari per interessi di mora e penalità; e) da lasciti, donazioni, elargizioni, versamenti e da qualsiasi altro provento di carattere straordinario; f) dalle rate di pensione prescritte; g) dalle ammende di cui al successivo .
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