Art. 8 · LEGGE 13 luglio 1965, n. 859

Art. 8

LEGGE 13 luglio 1965, n. 859

In vigore dal 1 ago 1965
Collegio dei sindaci Le funzioni dei sindaci rispetto al Fondo sono esercitate dal Collegio sindacale di cui all' del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, modificato con decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 436.
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