Art. 8
LEGGE 13 luglio 1965, n. 859
In vigore dal 1 ago 1965
Collegio dei sindaci
Le funzioni dei sindaci rispetto al Fondo sono esercitate dal Collegio sindacale di cui all' del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, modificato con decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 436.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1965-07-13;859#art-8