Art. 6 · LEGGE 13 luglio 1965, n. 859

Art. 6

LEGGE 13 luglio 1965, n. 859

In vigore dal 1 ago 1965
Comitato di vigilanza. Ferme restando le attribuzioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, sovraintende alla amministrazione del Fondo un Comitato di vigilanza del quale fanno parte: a) il presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, che lo presiede; b) il direttore generale della previdenza e assistenza sociale presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale o, in caso di assenza o impedimento, il funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale delegato a sostituirlo; c) un rappresentante effettivo ed uno supplente del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale dell'aviazione civile; d) un rappresentante effettivo ed uno supplente del Ministero del tesoro; e) sette rappresentanti effettivi e sette supplenti del personale di volo, di cui quattro dei piloti, due degli assistenti di volo e uno dei motoristi; f) tre rappresentanti effettivi e tre supplenti delle aziende di trasporto aereo; g) il direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale o, in caso di assenza o impedimento, il funzionario dello Istituto nazionale della previdenza sociale delegato a sostituirlo. I rappresentanti di cui alle lettere e) ed f) sono designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a base nazionale. In mancanza di Associazioni sindacali a carattere nazionale o nel caso in cui queste non provvedano a trasmettere le designazioni di propria competenza entro il termine che sarà per esse stabilito dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Ministero medesimo ha facoltà di provvedere direttamente alla nomina dei predetti rappresentanti. I membri supplenti partecipano alle riunioni in caso di assenza o impedimento dei membri effettivi. Il Comitato è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; i componenti di cui alle lettere c), d), e), f) durano in carica quattro anni e possono essere confermati.
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