Art. 53 · LEGGE 13 luglio 1965, n. 859

Art. 53

LEGGE 13 luglio 1965, n. 859

In vigore dal 1 ago 1965
Benefici, privilegi ed esenzioni fiscali Ai contributi ed alle prestazioni di pertinenza del Fondo istituito con la presente legge si intendono estese le disposizioni contenute nell'articolo 124 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, nonchè i benefici ed i privilegi in materia tributaria in atto per l'assicurazione generale obbligatoria.
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