Art. 52 · LEGGE 13 luglio 1965, n. 859

Art. 52

LEGGE 13 luglio 1965, n. 859

In vigore dal 1 ago 1965
Applicabilità delle disposizioni vigenti per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. Per ciò che non è previsto dalla presente legge, valgono le disposizioni vigenti per l'assicurazione generale obbligatoria, per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti in materia di contributi e prestazioni, nonchè In materia di sanzioni penali.
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