Art. 5 · LEGGE 13 luglio 1965, n. 859

Art. 5

LEGGE 13 luglio 1965, n. 859

In vigore dal 1 ago 1965
Trasferimento al Fondo dei contributi di previdenza degli iscritti alla Cassa nazionale della gente dell'aria. Salvo quanto disposto dal successivo , i saldi risultanti dai conti individuali di previdenza degli iscritti alla cessata "Cassa nazionale della gente dell'aria" alla data di entrata in vigore della presente legge sono trasferiti in proprietà del Fondo di previdenza, che subentra agli iscritti medesimi quale titolare dei buoni postali fruttiferi ad essi intestati. Capo II.
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