Art. 48
LEGGE 13 luglio 1965, n. 859
In vigore dal 1 ago 1965
Trattamento al personale cessato dal servizio nel periodo compreso fra il 1 luglio 1962 e la data di entrata in vigore della presente legge.
Il personale già iscritto alla Cassa nazionale della gente dell'aria, cessato dal servizio posteriormente al 30 giugno 1962 e prima della data di entrata in vigore della presente legge, ha facoltà di chiedere, ai fini della pensione a carico del Fondo, nonchè ai fini della prosecuzione volontaria della contribuzione o dell'iscrizione, di cui ai precedenti , il riconoscimento dei periodi di servizio prestati posteriormente al 31 dicembre 1946 con iscrizione alla Cassa nazionale della gente dell'aria ed all'assicurazione generale obbligatoria, anche se abbia già ottenuto la liquidazione della pensione a carico dell'assicurazione stessa ed abbia conseguito il rimborso degli accantonamenti di propria pertinenza già esistenti presso la cessata Cassa nazionale della gente dell'aria relativamente a periodi di servizio prestati dopo il 31 dicembre 1946.
Il riconoscimento di cui al precedente comma è subordinato:
a) alla presentazione della relativa domanda allo Istituto nazionale della previdenza sociale entro un anno dalla data di entrata in vigore della presenta legge;
b) qualora l'interessato abbia ottenuto il rimborso degli accantonamenti di propria pertinenza, al versamento di un contributo pari, per ciascuno degli anni in cui è chiesto il riconoscimento, al sei per cento della retribuzione annua pensionabile spettante, alla data della domanda, ad un iscritto dipendente dalla stessa azienda dalla quale dipendeva l'interessato ed avente pari qualifica ed anzianità di quest'ultimo all'atto della cessazione dal servizio.
Detto versamento deve essere eseguito entro un anno dalla data in cui l'Istituto nazionale della previdenza sociale ne ha comunicato l'importo.
I termini di cui alle precedenti lettere a) e b) sono perentori e la loro inosservanza comporta la decadenza della facoltà di conseguire il riconoscimento di cui al primo comma del presente articolo.
Il riconoscimento previsto dal presente articolo può essere chiesto, con l'osservanza delle modalità e termini di cui alle precedenti lettere a) e b), anche dai superstiti di coloro che, cessati dal servizio posteriormente al 30 giugno 1962 e prima della data di entrata in vigore della presente legge, siano deceduti anteriormente a quest'ultima data, purchè i superstiti stessi possano far valere i requisiti previsti dalla presente legge per ottenere la pensione di riversibilità.
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