Art. 47 · LEGGE 13 luglio 1965, n. 859

Art. 47

LEGGE 13 luglio 1965, n. 859

In vigore dal 1 ago 1965
Rimborso agli iscritti dei contributi integrativi versati anteriormente al 1 gennaio 1947 e delle eventuali eccedenze contributive. I contributi di previdenza integrativa già versati alla cessata Cassa nazionale della gente dell'aria, anteriormente al 1 gennaio 1947, ed investiti in buoni postali fruttiferi possono essere rimborsati ai singoli iscritti interessati. Possono essere del pari rimborsati agli iscritti interessati i contributi di previdenza integrativa versati alla Cassa nazionale della gente dell'aria anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, limitatamente alla parte eventualmente versata in eccedenza al 12,50 per cento della retribuzione stabilita per la previdenza integrativa medesima e già assoggettata a contribuzione. Il rimborso di cui ai due commi precedenti è eseguito su domanda degli iscritti al Fondo e dei loro aventi causa, da presentarsi all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'inosservanza del termine di cui al precedente comma comporta la decadenza dalla facoltà di ottenere il rimborso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1965-07-13;859#art-47