Art. 43 · LEGGE 13 luglio 1965, n. 859

Art. 43

LEGGE 13 luglio 1965, n. 859

In vigore dal 1 ago 1965
Decorrenza delle pensioni per gli iscritti volontari. La pensione di anzianità e di invalidità agli iscritti volontari che non abbiano sospeso il versamento del contributo, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. La pensione di anzianità per gli iscritti volontari che hanno sospeso il versamento del contributo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dei requisiti di età e di servizio previsti dal precedente , purchè la domanda pervenga all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro due anni dalla data in cui è maturato il relativo diritto. In caso diverso la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di ricezione della domanda. La pensione di invalidità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di ricezione della domanda. Per i superstiti di iscritti volontari o di pensionati la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso degli iscritti o dei pensionati medesimi, purchè la relativa domanda pervenga all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro due anni dalla data del decesso del dante causa. In caso diverso la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di ricezione della domanda.
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