Art. 36 · LEGGE 13 luglio 1965, n. 859

Art. 36

LEGGE 13 luglio 1965, n. 859

In vigore dal 1 ago 1965
Prescrizione delle rate di pensione Le rate di pensione non riscosse entro cinque anni dal giorno della loro scadenza sono prescritte a favore del Fondo.
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