Art. 33 · LEGGE 13 luglio 1965, n. 859

Art. 33

LEGGE 13 luglio 1965, n. 859

In vigore dal 1 ago 1965
Decorrenza delle pensioni di invalidità, di anzianità e per i superstiti La pensione di anzianità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è maturato il relativo diritto, purchè la domanda pervenga all'istituto nazionale della previdenza sociale, entro due anni dalla data in cui è sorto il diritto stesso. In caso diverso, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. La pensione di invalidità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene presentata la relativa domanda, ovvero dal primo giorno del mese successivo a quello di dichiarazione dell'invalidità, secondo la procedura prevista dall' della presente legge, qualora detta dichiarazione sia di data anteriore a quella di presentazione della domanda. La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la morte dell'iscritto o del pensionato, purchè la relativa domanda sia presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro due anni dalla data del decesso dell'iscritto o del pensionato. In caso diverso, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
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