Art. 30 · LEGGE 13 luglio 1965, n. 859

Art. 30

LEGGE 13 luglio 1965, n. 859

In vigore dal 1 set 1973
Pensione per i figli e gli ascendenti Qualora il pensionato o l'iscritto che si trovi nelle condizioni di cui al precedente articolo 29, primo comma, lettera b), muoia senza lasciare il coniuge superstite avente diritto a pensione, o il coniuge superstite muoia o passi a seconde nozze, spetta ai figli di cui al successivo una pensione pari alle seguenti aliquote di quella corrisposta o che sarebbe spettata all'iscritto, al netto delle maggiorazioni per i figli a carico: 60 per cento per un solo figlio; 80 per cento per due figli; 100 per cento per tre o più figli . Quando l'iscritto o il pensionato muoia senza lasciare coniuge superstite o figli aventi diritto a pensione, questa spetta ai genitori superstiti di età superiore ai 65 anni purchè: 1) siano a carico dell'iscritto o del pensionato al momento della di lui morte; 2) non abbiano altri figli abili al lavoro che abbiano raggiunto la maggiore età al momento della morte dell'iscritto o del pensionato. La misura della pensione è pari, per ciascuno dei genitori, al 30 per cento di quella che sarebbe spettata all'iscritto o che era corrisposta al pensionato. Se la morte dell'iscritto è conseguenza diretta di infortunio sul lavoro, il diritto a pensione per i genitori non è subordinato ad alcuna condizione di età.
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