Art. 3 · LEGGE 13 luglio 1965, n. 859

Art. 3

LEGGE 13 luglio 1965, n. 859

In vigore dal 1 ago 1965
Passaggio all'istituto nazionale della previdenza sociale del personale della Cassa nazionale gente dell'aria. Il personale della Cassa nazionale gente dell'aria passa a far parte del personale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. Apposite norme, da deliberarsi dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto e da approvare con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, ne stabiliranno, all'entrata in vigore della presente legge, l'anzianità di servizio, la carriera e la qualifica di appartenenza, in conformità delle disposizioni di legge e di regolamento in vigore presso l'Istituto medesimo.
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