Art. 27 · LEGGE 13 luglio 1965, n. 859

Art. 27

LEGGE 13 luglio 1965, n. 859

In vigore dal 1 ago 1965
Sospensione della pensione in caso di rioccupazione con obbligo di iscrizione al Fondo Qualora, successivamente alla liquidazione della pensione a carico del Fondo, il pensionato si rioccupi presso la stessa Società dalla quale dipendeva all'atto del collocamento a pensione, oppure presso altra Società di navigazione aerea, con rapporto di lavoro che comporti l'obbligo dell'iscrizione al Fondo, la corresponsione della pensione è sospesa per tutta la durata del nuovo rapporto di lavoro e con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di rioccupazione Durante il periodo di rioccupazione, la Società è tenuta a versare i contributi di cui al precedente .
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