Art. 25 · LEGGE 13 luglio 1965, n. 859

Art. 25

LEGGE 13 luglio 1965, n. 859

In vigore dal 1 lug 1997
Determinazione della misura della pensione La misura della pensione è pari al 3 per cento della retribuzione pensionabile di cui al precedente , per ogni anno riconosciuto utile, considerando come un anno intero la frazione uguale o superiore a sei mesi. La pensione dell'iscritto non può superare la retribuzione pensionabile, nè, qualora debba essere liquidata ai sensi del punto b) e del penultimo comma del precedente , essere inferiore al 50 per cento della retribuzione pensionabile predetta. Fermo restando il massimale di cui al precedente comma, la pensione è aumentata di un ventesimo del suo ammontare per ciascuno dei figli di cui al successivo . Il ventesimo supplementare per ciascun figlio spetta anche in aggiunta alla pensione minima di cui allo stesso comma. La pensione annua è dovuta in tredici quote mensili. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 24 APRILE 1997, N. 164 .
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