Art. 18
LEGGE 13 luglio 1965, n. 859
In vigore dal 1 ago 1965
Responsabilità solidale per il versamento dei contributi
In caso di fusione o cessazione di imprese, di aziende e, comunque, di subingresso convenzionale nella gestione dell'azienda, il nuovo esercente è solidalmente responsabile con quello precedente del pagamento dei contributi maturati nonchè delle somme a qualsiasi altro titolo dovute al Fondo.
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