Art. 12
LEGGE 13 luglio 1965, n. 859
In vigore dal 27 nov 1988
Gestione del Fondo.
Il Fondo è sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni.
La gestione del Fondo è regolata con il sistema della ripartizione con l'accantonamento di una riserva legale non inferiore a due annualità delle pensioni in pagamento alla fine di ciascun anno
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Storico versioni
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