Art. 11
LEGGE 13 luglio 1965, n. 859
In vigore dal 1 ago 1965
Bilancio tecnico.
Ogni cinque anni o a richiesta del Comitato di vigilanza di cui al precedente , l'Istituto nazionale della previdenza sociale compila il bilancio tecnico della gestione del Fondo.
I risultati relativi sono sottoposti al Comitato di vigilanza e trasmessi al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Il primo bilancio tecnico della gestione del Fondo è compilato con riferimento alla situazione accertata al 31 dicembre 1967.
Storico versioni
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