Art. 11 · LEGGE 13 luglio 1965, n. 859

Art. 11

LEGGE 13 luglio 1965, n. 859

In vigore dal 1 ago 1965
Bilancio tecnico. Ogni cinque anni o a richiesta del Comitato di vigilanza di cui al precedente , l'Istituto nazionale della previdenza sociale compila il bilancio tecnico della gestione del Fondo. I risultati relativi sono sottoposti al Comitato di vigilanza e trasmessi al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il primo bilancio tecnico della gestione del Fondo è compilato con riferimento alla situazione accertata al 31 dicembre 1967.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1965-07-13;859#art-11