Art. 10
LEGGE 13 luglio 1965, n. 859
In vigore dal 1 ago 1965
Sopravvenienze attive.
Sono devoluti al Fondo:
a) la metà delle somme versate a titolo di multe e ammende per le infrazioni previste dalle vigenti norme sulla navigazione aerea;
b) le somme ritenute a titolo di pene pecuniarie sulle retribuzioni e sulle quote di utili degli appartenenti al personale di volo;
c) il ricavato della vendita degli oggetti appartenenti a persone morte o scomparse, trascorsi cinque anni dalla data di avviso notificato agli aventi diritto.
Storico versioni
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