Art. 10 · LEGGE 13 luglio 1965, n. 859

Art. 10

LEGGE 13 luglio 1965, n. 859

In vigore dal 1 ago 1965
Sopravvenienze attive. Sono devoluti al Fondo: a) la metà delle somme versate a titolo di multe e ammende per le infrazioni previste dalle vigenti norme sulla navigazione aerea; b) le somme ritenute a titolo di pene pecuniarie sulle retribuzioni e sulle quote di utili degli appartenenti al personale di volo; c) il ricavato della vendita degli oggetti appartenenti a persone morte o scomparse, trascorsi cinque anni dalla data di avviso notificato agli aventi diritto.
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