Art. 1 · LEGGE 13 luglio 1965, n. 859

Art. 1

LEGGE 13 luglio 1965, n. 859

In vigore dal 1 ago 1965
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Istituzione e scopi del Fondo. È istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale un "Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea". Il Fondo ha lo scopo di provvedere al trattamento di pensione in favore degli iscritti e dei loro superstiti, secondo le norme contenute nella presente legge.
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