Art. 10 · LEGGE 5 luglio 1965, n. 798

Art. 10

LEGGE 5 luglio 1965, n. 798

In vigore dal 12 ott 1980
Il presidente,i componenti del consiglio di amministrazione,del collegio dei revisori dei conti e del comitato dei delegati della cassa durano in carica quattro anni e possono essere rieletti consecutivamente una sola volta .
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