Art. 1
LEGGE 5 luglio 1965, n. 798
In vigore dal 1 ago 1965
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Le entrate ordinarie e straordinarie della Cassa di previdenza e assistenza per avvocati e procuratori sono le seguenti:
1) tutti i beni dell'Ente di previdenza che non sono entrati a far parte del patrimonio della Cassa;
2) i contributi previsti dall' della presente legge;
3) i contributi previsti dall' della presente legge;
4) i contributi sui certificati penali, sugli atti notori e sui certificati delle cancellerie commerciali dei Tribunali previsti dall'articolo 4 della presente legge.
5) la percentuale prevista dall' della legge 25 febbraio 1963, n. 289, che sostituisce l'articolo 24 della legge 8 gennaio 1952, n. 6;
6) il contributo personale annuo a carico degli iscritti previsto dall' della legge 2-5 febbraio 1963, n. 289, che sostituisce l'articolo 25 della legge 8 gennaio 1952, n. 6;
7) i residui dei depositi dei valori bollati e delle somme versate per spese di cancelleria previsti rispettivamente dalle leggi 11 dicembre 1939, n. 19169, e 7 febbraio 1956, n. 65;
8) le somme alle quali gli avvocati e procuratori rinunziano a norma dell' della legge 25 febbraio 1963, n. 289, che sostituisce l'articolo 26 della legge 8 gennaio 1952, n. 6;
9) i redditi del patrimonio;
10) il contributo previsto dall' della presente legge;
11) ogni altra eventuale entrata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1965-07-05;798#art-1