Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 18 ago 1965
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sui trasporti aerei tra l'Italia ed il Ghana con scambio di Note e Memorandum, concluso a Roma il 20 giugno 1963.
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