Art. 2
In vigore dal 5 ago 1965
Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione ed al Protocollo finale di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità dell' della Convenzione stessa.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.
Data a Roma, addì 30 giugno 1965
SARAGAT
MORO - FANFANI - TAVIANI - REALE - TREMELLONI - ANDREOTTI - JERVOLINO RUSSO - MANCINI - CORONA
Visto, il Guardasigilli: REALE
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1965-06-30;824#art-rd-2