Convenzione›Titolo VI
Art. 26
26 / 29In vigore dal 5 ago 1965
.
Le Amministrazioni competenti dei due Stati stabiliscono, di comune
accordo, le misure amministrative necessarie per l'applicazione della presente Convenzione.
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Prourn:nir:stato:legge:1965-06-30;824#art-c-26