Art. 2
ConvenzioneTitolo I

Art. 2

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In vigore dal 5 ago 1965
. 1. In vista di semplificare e di accelerare le formalità relative al passaggio della loro frontiera comune, le parti contraenti possono, nel quadro della presente Convenzione, istituire: a) uffici dislocati, sia da una parte e dall'altra, sia da una sola parte della frontiera; b) controlli nei veicoli in corso di viaggio, su percorsi determinati, autorizzando, di conseguenza, gli agenti di uno dei due Stati a esercitare le loro funzioni sul territorio dell'altro Stato. 2. L'istituzione, il trasferimento, la modifica o la soppressione: a) degli uffici; b) dei percorsi sui quali possono essere effettuati controlli in corso di viaggio, saranno stabiliti di comune accordo fra le autorità competenti dei due Stati. 3. Gli Accordi previsti al paragrafo 2 e che comporteranno delimitazioni della zona saranno confermati con scambio di note diplomatiche. Essi diverranno efficaci dopo compiute, se del caso, le formalità previste dalla legislazione di ciascuno Stato.
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