Art. 10
ConvenzioneTitolo III

Art. 10

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In vigore dal 5 ago 1965
. 1. Le autorità dello Stato di soggiorno accordano agli agenti dello Stato limitrofo, per l'esercizio delle loro funzioni nella zona, la stessa protezione ed assistenza riservata ai propri agenti. 2. Le disposizioni penali in vigore nello Stato di soggiorno per la protezione dei funzionari nell'esercizio delle loro funzioni sono parimenti applicabili per reprimere le infrazioni commesse contro gli agenti dello Stato limitrofo.
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