Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Francia relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati ed ai controlli in corso di viaggio, con Protocollo finale, conclusa a Roma l'11 ottobre 1963.
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Francia relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati ed ai controlli in corso di viaggio, con Protocollo finale, conclusa a Roma l'11 ottobre 1963. 31 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Convenzione
titolo I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Convenzione tra l'Italia e la Francia relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati Art. 2 Articolo 2. 1. In vista di semplificare e di accelerare le formalità relative al passaggio Art. 3 Articolo 3. 1. La zona può comprendere: A) Per ciò che concerne il traffico ferroviario: a titolo II CONTROLLO
Art. 4 Articolo 4. 1. Le norme di legge, regolamentari e amministrative dello Stato limitrofo rel Art. 5 Articolo 5. Gli agenti dello Stato limitrofo non possono arrestare nella zona, nè condurre Art. 6 Articolo 6 1. Il controllo del Paese di uscita è effettuato prima del controllo del Paese Art. 7 Articolo 7. Gli agenti dello Stato limitrofo possono trasferire liberamente sul territorio Art. 8 Articolo 8. 1. Le merci respinte nello Stato limitrofo da parte degli agenti di questo ult Art. 9 Articolo 9. 1. Gli agenti dei due Stati si prestano, in tutta la misura possibile, assiste titolo III AGENTI
Art. 10 Articolo 10. 1. Le autorità dello Stato di soggiorno accordano agli agenti dello Stato lim Art. 11 Articolo 11. Le richieste di risarcimento per danni causati dagli agenti dello Stato limit Art. 12 Articolo 12. 1. Gli agenti dello Stato limitrofo sono dispensati dall'obbligo di passaport Art. 13 Articolo 13. Gli agenti dello Stato limitrofo possono portare, nello Stato di soggiorno, l Art. 14 Articolo 14. Gli agenti dello Stato limitrofo non possono essere arrestati dalle autorità Art. 15 Articolo 15. 1. Gli agenti dello Stato limitrofo che risiedono nello Stato di soggiorno de Art. 16 Articolo 16. 1. Gli agenti dello Stato limitrofo residenti nello Stato di soggiorno benefi titolo IV UFFICI
Art. 17 Articolo 17. 1. Le Amministrazioni competenti dei due Stati stabiliscono di comune accordo Art. 18 Articolo 18. Le ore di apertura e le attribuzioni degli uffici sono stabilite di comune ac Art. 19 Articolo 19. Le Amministrazioni interessate si comunicano reciprocamente la lista degli ag Art. 20 Articolo 20. I locali adibiti ad uffici dello Stato limitrofo sono contrassegnati da iscri Art. 21 Articolo 21. Gli agenti dello Stato limitrofo sono abilitati ad assicurare la disciplina a Art. 22 Articolo 22. Gli oggetti necessari al funzionamento degli uffici, o quelli di cui gli agen Art. 23 Articolo 23. 1. Lo Stato di soggiorno autorizzerà a titolo gratuito, salvo il pagamento de Art. 24 Articolo 24. La corrispondenza ed i colli di servizio, nonché i valori, in provenienza o a titolo V DICHIARANTI IN DOGANA
Art. 25 Articolo 25. 1. Le persone provenienti dallo Stato limitrofo possono effettuare presso gli titolo VI DISPOSIZIONI FINALI
Art. 26 Articolo 26. Le Amministrazioni competenti dei due Stati stabiliscono, di comune accordo, Art. 27 Articolo 27. 1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione sarà costituita, al pi Art. 28 Articolo 28. Sono fatte espressamente salve le misure che l'una delle Parti contraenti pot Art. 29 Articolo 29. 1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica sarann Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360