Art. 4 · LEGGE 26 giugno 1965, n. 812

Art. 4

LEGGE 26 giugno 1965, n. 812

In vigore dal 4 ago 1965
All'onere annuo di lire 37 milioni derivante dalla applicazione della presente legge sarà fatto fronte nell'esercizio finanziario 1965 con gli stanziamenti dei capitoli n. 2112 (lire 12 milioni), n. 2581 (lire 5 milioni) e n. 3071 (lire 20 milioni) dello stato di previsione della spesa del. Ministero della difesa per l'anzidetto esercizio finanziario e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 26 giugno 1965 SARAGAT MORO - ANDREOTTI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE
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