Art. 9 · LEGGE 26 giugno 1965, n. 717

Art. 9

LEGGE 26 giugno 1965, n. 717

In vigore dal 30 giu 1965
Partecipazione finanziaria per la realizzazione di aziende economicamente efficienti La Cassa è autorizzata a costituire, con i criteri e le modalità fissati dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, una società finanziaria a prevalente capitale pubblico per promuovere e sviluppare le attività agricole, attraverso la partecipazione alla formazione del capitale di cooperative e loro consorzi e di altre società di piccoli e medi imprenditori agricoli, aventi lo scopo di realizzare aziende economicamente efficienti. In deroga alle vigenti disposizioni di legge, la società finanziaria può partecipare, in qualità di socio, alle cooperative e loro consorzi.
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