Art. 35 · LEGGE 26 giugno 1965, n. 717

Art. 35

LEGGE 26 giugno 1965, n. 717

In vigore dal 30 giu 1965
Entrata in vigore della legge Le disposizioni legislative vigenti sull'attività della Cassà per il Mezzogiorno incompatibili con la presente legge cessano di avere efficacia con l'entrata in vigore della presente legge che avverrà lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare. Data a Roma, addì 26 giugno 1965 SARAGAT MORO - NENNI - PICCIONI - PASTORE - PRETI - EINAUDI - SCAGLIA - - FANFANI - TAVIANI - REALE - PIERACCINI - TREMELLONI- COLOMBO - ANDREOTTI - GUI - MANCINI - FERRARI AG GRADI JERVOLINO - - Russo - LAMI STAR NUTI - DELLE FAVE - MATTARELLA - SPAGNOLLI - BO - MARIOTTI - CO RONA Visto, il Guardasigilli: REALE
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