Art. 31 · LEGGE 26 giugno 1965, n. 717

Art. 31

LEGGE 26 giugno 1965, n. 717

In vigore dal 30 giu 1965
Disposizioni per i consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale La Cassa può essere autorizzata dal Ministro per gli Interventi straordinari nel Mezzogiorno a concorrere nelle spese per l'organizzazione e l'attività dei consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale, sulla base di preventivi finanziari deliberati annualmente dal consorzi medesimi. I piani di coordinamento indicano le opere che dovranno essere realizzate dalla Cassa per il Mezzogiorno e quelle la cui esecuzione può essere affidata ai consorzi. I consorzi esercitano attività di promozione e di assistenza alle iniziative industriali e provvedono alla gestione e manutenzione delle opere infrastrutturali. Al fine dell'applicazione della presente legge e dell' della legge 29 luglio 1957, n. 634 e successive integrazioni, le opere relative ai porti rientrano nella competenza dei Consorzi. L'ultimo comma dell' della legge 29 settembre 1962, n. 1462, come risulta modificato dalla legge 6 luglio 1964, n. 608, è sostituito dal seguente: "L'indennità di espropriazione sarà determinata al sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successiva modificazioni e integrazioni. In ogni caso, nella determinazione dell'indennità, non si dovrà tener conto dei miglioramenti e delle spese effettuate dopo la costituzione del Consorzio ai sensi dell' della legge 18 luglio 1959, n. 555".
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